Imballaggi: ecco cosa cambia con il nuovo Regolamento europeo

Pubblicato: 01/03/2026
Imballaggi: ecco cosa cambia con il nuovo Regolamento europeo

Adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 19 dicembre 2024 ed entrato in vigore l’11 febbraio 2025, il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) europeo sostituisce la precedente direttiva 94/62/CE, segnando un cambio fondamentale nell’approccio normativo riguardante gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.

La differenza principale rispetto alla vecchia direttiva è che il PPWR è un regolamento direttamente applicabile in tutti i 27 Stati membri dell’UE, senza possibilità di interpretazioni nazionali diverse. Questo garantisce un’armonizzazione molto più forte delle regole in tutto il mercato unico europeo ma al contempo potrebbe comportare difficoltà ad allinearsi alle regole per gli Stati membri con regolamentazioni più lasche in materia di imballaggi.

Dopo un periodo di transizione di 18 mesi, molte disposizioni si applicheranno a partire dal 12 agosto 2026. Tuttavia, molti requisiti specifici entreranno in vigore gradualmente tra il 2027 e il 2040, con scadenze differenziate per le diverse misure. Il regolamento mira a ridurre la crescita dei rifiuti di imballaggio nell’UE attraverso tre pilastri fondamentali: prevenzione della generazione di rifiuti, promozione del riutilizzo e miglioramento della riciclabilità.

LE DISPOSIZIONI PRE-2030

Dal 12 agosto 2026 entrano in vigore i primi requisiti fondamentali del PPWR. Gli imballaggi, inclusi i pacchi e-commerce, devono rispettare rigide regole sull’efficienza dei materiali e dello spazio, con lo spazio vuoto nei pacchi che non deve superare il 40% salvo casi tecnicamente inevitabili. Gli imballaggi a contatto con alimenti non possono contenere PFAS individuali superiori a 25 ppb, la somma di PFAS superiore a 250 ppb, o fluoro totale superiore a 50 ppm. Produttori e importatori devono verificare la conformità, mantenere documentazione tecnica e Dichiarazioni di Conformità per 5-10 anni, garantendo tracciabilità tramite codici a barre o QR. Le aziende extra-UE che spediscono direttamente ai consumatori europei devono nominare un rappresentante autorizzato nell’Unione. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione deve preparare un rapporto sulla presenza di sostanze preoccupanti negli imballaggi e il loro impatto sul riutilizzo e riciclo.

Dal 12 febbraio 2027 iniziano gli obblighi per il settore HORECA (acronimo di Hotel, Restaurant, Catering/Cafè): gli esercizi di ristorazione devono offrire ai clienti l’opzione di riempire bevande e pasti pronti in contenitori portati dai consumatori stessi senza costi aggiuntivi. In questa stessa data la Commissione può richiedere agli organismi di standardizzazione europei di definire pesi massimi per gli imballaggi, rapporti di spazio vuoto consentiti e spessori delle pareti, e deve adottare un atto delegato che specifica il numero minimo di cicli di riutilizzo affinché un imballaggio si qualifichi come “riutilizzabile”.

Durante il 2027 gli imballaggi devono riportare identificatori digitali come codici QR che rimandano a informazioni ambientali strutturate, incluse composizione dei materiali, riciclabilità e dettagli sul riutilizzo. Entro il 1° gennaio 2028 la Commissione dovrà adottare atti delegati che definiscano i criteri di Design for Recycling e i gradi di prestazione della riciclabilità (A/B/C). Dal 12 febbraio 2028 tutti gli imballaggi dovranno riportare etichette armonizzate con pittogrammi che mostrano il tipo di materiale e il metodo di smaltimento, allineati con i simboli sui contenitori dei rifiuti in tutta l’UE. I distributori nel settore HORECA devono fornire un’opzione riutilizzabile offrendo i prodotti in formati riutilizzabili senza costi aggiuntivi, mentre i requisiti per gli imballaggi compostabili come bustine da tè e caffè ed etichette adesive per frutta e verdura si applicano da questa data.

Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri devono garantire che i sistemi di deposito-restituzione siano stabiliti per contenitori di bevande monouso in plastica o metallo, a meno che i paesi non raggiungano già un tasso di raccolta superiore all’80%. I database nazionali di imballaggio saranno sostituiti da un unico registro a livello UE per produttori e distributori, mentre gli imballaggi riutilizzabili devono includere un identificatore unico per tracciare i cicli di restituzione e lavaggio.

CAMBIAMENTI CHIAVE DAL 2030 IN POI

Dal 1° gennaio 2030 entrano in vigore i requisiti più stringenti del regolamento. Tutti gli imballaggi devono essere ridotti alla dimensione minima richiesta per prevenire lo spreco di materiale, con divieto di doppie pareti, falsi fondi, strati non necessari e imballaggi ingannevoli. Gli imballaggi con un tasso di riciclabilità inferiore al 70% non saranno più considerabili riciclabili e non potranno essere immessi sul mercato: saranno ammessi solo gli imballaggi con grado A, B o C. Gli Stati membri devono raggiungere obiettivi di riciclo obbligatori entro il 2030, a seconda del tipo di materiale (plastica, vetro, metallo, legno, carta e cartone).

Per quanto riguarda il contenuto riciclato, gli imballaggi in plastica devono incorporare materiale riciclato nelle seguenti proporzioni: imballaggi in PET a contatto con alimenti 30%, altre plastiche a contatto con alimenti 10%, bottiglie monouso per bevande 30%. Altri materiali avranno requisiti minimi: vetro 50%, carta/cartone 70%, metallo 25%.

Inoltre, almeno il 40% degli imballaggi per trasporto, industriali ed e-commerce (inclusi contenitori in plastica pieghevoli, pallet, piattaforme, taniche e altri contenitori sfusi) deve essere riutilizzabile, con un obiettivo suggerito del 70% entro il 2040. Per le scatole per trasporto, escluso il cartone, l’obiettivo è che il 10% sia riutilizzabile entro il 2030, con un target suggerito del 25% entro il 2040. I settori delle bevande alcoliche e non alcoliche devono garantire che almeno il 10% dei loro prodotti sia offerto in sistemi di imballaggio riutilizzabili, con un obiettivo aspirazionale del 40% entro il 2040.

L’UE stabilisce chiari obiettivi di riduzione per i rifiuti di imballaggio: 5% entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040 rispetto ai livelli del 2018. Sono previsti divieti su alcuni imballaggi in plastica monouso, come pellicole termoretraibili e piccole bustine per condimenti.

Dal 1° gennaio 2035 il regolamento impone che tutti gli imballaggi siano “riciclabili in pratica e su scala”, il che significa che devono essere raccolti, selezionati e trattati attraverso l’infrastruttura industriale di riciclo esistente in tutta l’UE, non solo riciclabili in condizioni di laboratorio. Tutti gli imballaggi devono raggiungere la raccolta differenziata, lo smistamento e il riciclo in infrastrutture “all’avanguardia” operative in almeno il 75% della popolazione UE.

Dal 1° gennaio 2038 il divieto sarà esteso al grado C, consentendo solo imballaggi con riciclabilità superiore all’80%, quindi solo i gradi A e B rimarranno permessi, completando l’eliminazione graduale degli imballaggi con prestazioni inferiori.

Entro il 2040 aumentano i requisiti di contenuto riciclato: imballaggi in PET a contatto con alimenti 50%, altre plastiche a contatto con alimenti 25%, bottiglie monouso per bevande 65%. Gli obiettivi di riutilizzo per imballaggi da trasporto salgono al 70%.

I RIFIUTI DA IMBALLAGGIO NEL 2023: ALCUNI DATI

Nel 2023, in Italia, si sono generati 220 kg di rifiuti da imballaggio per abitante, il 24% in più della media UE. La maggior parte di questi sono riconducibili a imballaggi di carta e cartone (85 kg per abitante). Seguono quelli in vetro, legno, e, solo dopo questi materiali, gli imballaggi in plastica. Nell’UE, invece, dopo la carta prevale le generazione di plastica, seguita a sua volta da vetro e legno in termini di kg per abitante prodotti. Se anziché confrontare i valori assoluti si confrontano le proporzioni di rifiuti generati da Italia ed UE per ogni categoria di rifiuto da imballaggio, emerge che l’Italia genera in proporzione meno rifiuti da imballaggio in metallo, in carta e in plastica rispetto alla media europea, mentre produce più scarti in vetro e in legno.

Fig. 1: Rifiuti da imballaggio generati in UE e in Italia, 2023

Se è pur vero che l’Italia figura come uno dei paesi UE con il quantitativo più alto di rifiuti da imballaggio generati, allo stesso tempo siamo dei campioni del riciclo: almeno il 74% dei rifiuti da imballaggio è stato riciclato nel 2023, 7 punti percentuali sopra la media UE. Rapportando i kg riciclati per quelli generati per ogni categoria di imballaggio, è possibile notare come il processo di riciclo della carta sia molto avanzato (la quantità di carta e cartone riciclati nel 2023 sono stati pari al 93% di quella generata), mentre il riciclo della plastica da imballaggio va più a rilento.

Fig.2: Rifiuti da imballaggio riciclati in UE e in Italia, 2023

CONSIDERAZIONI FINALI

Il PPWR rappresenta una rivoluzione nel panorama degli imballaggi europei, con un approccio molto più prescrittivo rispetto alla precedente direttiva. Nella fase che va dall’anno corrente al 2030 l’enfasi è posta su tracciabilità, uniformità e caratteristiche degli imballaggi, in aggiunta all’inizio degli obblighi per il settore HORECA. Il periodo 2030-2040 rappresenta la fase di completa trasformazione verso un’economia circolare degli imballaggi, con requisiti sempre più stringenti su riciclabilità, contenuto riciclato, riutilizzo e riduzione dei rifiuti che si intensificano progressivamente fino a raggiungere gli standard più elevati entro il 2040. L’Italia parte da una posizione di relativa forza visto l’alto tasso di riciclo dei rifiuti da imballaggio, sebbene la quantità di rifiuti da imballaggio generati sia maggiore della media europea. In ogni caso, a prescindere dalla situazione di partenza, le aziende hanno una finestra limitata per adattarsi e dovrebbero iniziare subito a rivedere formati di imballaggio, materiali, fornitori e sistemi IT per garantire la conformità alle nuove regole.

Fonte: https://www.i-com.it/2026/02/06/imballaggi-ecco-cosa-cambia-con-il-nuovo-regolamento-europeo



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